Il cosiddetto Decreto Gasparri n.198 del 4-9-02 sulle "infrastrutture di
telecomunicazioni..."(quali sono, ad esempio, le antenne di telefonia mobile) è
incostituzionale. Ricordiamo, per tutti, l'introduzione del silenzio-assenso, ed, in molti
casi, il semplice esercizio della procedura, da parte dei gestori di telefonia, della
comunicazione di inizio attività (DIA);
*consulente tecnico-scientifico per l'elettrosmog dei Comuni di Roma, Enna ed
altri. CTU della Magistratura.
Non è più necessaria la produzione, da parte dei gestori, della VIA (Valutazione
Impatto Ambientale), che,pure,numerose leggi e disposizioni indicano, non ultimo il
Consiglio di Stato -sentenza 1619/2003: il rilascio dell'autorizzazione o della
concessione edilizia, da parte della competente amministrazione comunale, deve essere
preceduto da procedura di VIA. Il tutto è manifestamente in contrasto non solo con la
legge quadro sull'elettromagnetismo del febbraio 2001, ma addirittura con la legge
costituzionale n.3 del 18-10-01 che pone, fra l'altro, al primo posto per le funzioni
amministrative il Comune; l'intangibilità delle competenze comunali in materia
territoriale è ribadito dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza n.478 del 16-
nov-02.
Con il decreto Gasparri, i Comuni e le Regioni,in materia,contano quasi zero
assoluto: altro che devolution! Il che è assolutamente inaccettabile, tant'è vero che ben
otto Regioni (Emilia, Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata, Campania, Liguria)
hanno proposto reclamo alla Corte Costituzionale relativamente al suddetto
decreto; ovviamente, la Regione Calabria ha ben pensato di non far parte del suddetto
gruppo (chissà perchè). Anche il TAR di Lecce (ordinanza n.38 del 10 gennaio scorso)
ed i Comuni di Vercelli e Roma,e le Province di Trento e Bolzano, hanno proposto
reclamo "ad adiuvandum". A suo tempo hanno protestato centinaia di
Comuni (Novara, Forlì, Orvieto,ecc...), nonchè l'UPI (Unione Province Italiane),e
l'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). La Corte Costituzionale
deciderà a breve.
Ma c'è di più. Il decreto Gasparri,oltretutto,è anche inapplicabile. Infatti,l'art.1 del
decreto individua come campo di applicazione le sole infrastrutture di
telecomunicazione dichiarate strategiche ai sensi dell'art.1 della legge 443/01(legge
obiettivo). L'art.1 ci parla della procedura di individuazione delle infrastrutture
strategiche prevedendo che in sede di prima applicazione della legge spetta al
CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione economica) approvare il
programma annuale entro il 31 dicembre 2001. La delibera CIPE n.121/01
individua,all'allegato 5,il programma delle infrastrutture strategiche nel settore delle
telecomunicazioni, limitandosi,tuttavia, ad indicare i soli flussi di investimenti previsti
dagli operatori privati, mentre rinvia espressamente ad una futura delibera, sino ad
oggi non ancora approvata,la distinta delle opere considerate strategiche. In mancanza
di questa individuazione, il decreto 198/02 non può considerarsi ancora
operativo,ovverossia è momentaneamente inapplicabile. Infatti, molti Comuni hanno
deciso di sospendere le concessioni, in attesa.
La conclusione è che sia i Comitati di Cittadini che i Comuni più sensibili (vedasi,ad
esempio, l'ordinanza emessa a suo tempo dal Comune di Squillace), possono
giuridicamente e momentaneamente contestare il Decreto Gasparri, ricorrendo a
Tribunali e TAR contro i gestori di telefonia mobile e radio-TV, ai fini della tutela
della salute e dell'ambiente dai campi elettromagnetici emessi, dei quali è ormai
scientificamente accertata l'alta nocività.
La nostra lunga e vasta esperienza in materia ci fa dire, però, e per fortuna, che la
Magistratura calabrese, è molto sensibile alla tutela dell'ambiente e della salute; i TAR
di Catanzaro e Reggio Calabria sono presi ad esempio da altre Regioni della
Penisola. L'ultima sentenza è del TAR Reggio Calabria, maggio 2003, in conseguenza
della quale è stata letteralmente demolita l'antenna TIM di Via Archi di Reggio
Calabria, a seguito di nostra consulenza tecnico-scientifica.